Lo Statuto

Dagli anziani ai bambini, dai disabili alle famiglie, fino ad abbracciare un’intera comunità

CAPO I – ORIGINE E SCOPO DELL’ISTITUTO E MEZZI DEI QUALI DISPONE

 

Articolo 1

La Fondazione Giuseppe Restelli onlus è un Ente Morale, Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), con personalità giuridica di diritto privato, come da delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 5/2373 del 20 novembre 1990, che non persegue finalità di lucro.

La Fondazione Giuseppe Restelli onlus, (già Fondazione Rhodense onlus) nata dalla fusione della Pia Fondazione Rhodense con la Pia Fondazione “Giovanni Tota” di Vimodrone ha sede legale in Rho (MI), Via Carroccio 1.

Per ricordare la memoria del Benefattore Giovanni Tota, un piano della Casa di Riposo “Sen. Carlo Perini” gli sarà intestato, con l’apposizione di una lapide.

La Fondazione Giuseppe Restelli onlus farà uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo onlus.

Articolo 2

L’istituzione ha per scopo:

svolgere attività socio assistenziale, socio sanitaria e di beneficienza, prevalentemente a favore di persone in condizioni di non autosufficienza, favorendo l’attuarsi di iniziative che esprimano compiutamente la risposta ai bisogni della persone nei casi di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza, solitudine sociale, con particolare riferimento agli anziani bisognosi, ed in particolare agli anziani svantaggiati nel rispetto dei valori trasmessi con i loro insegnamenti dai Soci fondatori;

provvedere all’animazione del volontariato finalizzato al soddisfacimento delle esigenze materiali morali delle persone svantaggiate nonché a contribuire fattivamente a tutte quelle iniziative intese a sensibilizzare i cittadini e le comunità locali nonché la pubblica amministrazione per una reale attenzione sulle necessità e bisogni degli ultimi.

 

Articolo 3

La Fondazione Giuseppe Restelli onlus ha esclusivo fine di solidarietà sociale e non potrà svolgere attività diverse da quelle proprie delle finalità sociali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il raggiungimento dei suoi fini la Fondazione Giuseppe Restelli onlus si propone di:

attuare e gestire, in modo diretto ed indiretto, residenze per anziani, strutture sanitario assistenziali e strutture sociali di ogni tipo, ivi compresi poliambulatori atti ad integrare l’attività socio-assistenziale delle Istituzioni;

collaborare con Enti pubblici e/o privati e/o con lo Stato ricevendo anche contributi dagli Enti stessi; promuovere iniziative per edificare alloggi atti a soddisfare il fabbisogno di edilizia per anziani e per categorie speciali in un’ottica di assistenza abitativa a favore delle medesime;

coordinare, promuovere e sviluppare l’attività di Enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica;

promuovere ed organizzare manifestazioni, seminari, convegni finalizzati alla individuazione delle modalità con le quali operare per eliminare o quantomeno attenuare lo stato di disagio dei soggetti più fragili e svolgere tutte le attività che contribuiscono a tutelare e difendere una concezione del rapporto persona-benessere secondo l’ispirazione cristiana della vita;

svolgere attività economica, mobiliare ed immobiliare, che ritenga necessaria, utile e comunque opportuna, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, fermo restando l’osservanza dei principi generali che regolano gli Enti morali;

partecipare al sostegno di iniziative formali di assistenza, anche tramite la partecipazione a soggetti che perseguono gli stessi scopi della Fondazione.

 

Articolo 4

Il patrimonio della Fondazione Giuseppe Restelli onlus è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultano dall’inventario redatto in data 31.12.1991, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente nella seduta del 24.03.1992, e successive variazioni ed integrazioni.

Il patrimonio può essere incrementato con:

  • acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti all’Ente a titolo di incremento del patrimonio;
  • lasciti e donazioni con destinazione vincolata.
  • È comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del parimonio.

 

Articolo 5

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:

  • rendite patrimoniali;
  • contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
  • proventi di vario genere privi di specifico vincolo di destinazione;
  • lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
  • rette e proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.

 

 

CAPO II – ORGANI DELLA FONDAZIONE

 

Articolo 6

Sono organi della Fondazione Giuseppe Restelli onlus:

  1. il Consiglio di Amministrazione;
  2. il Presidente
  3. il Presidente Onorario se nominato;
  4. le Commissioni scientifiche o consultive, se nominate;
  5. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  6. l’Assemblea dei Benemeriti.

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

Articolo 7

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a nove membri, compreso il Presidente, di cui tre membri non permanenti e almeno quattro membri permanenti.

Il numero dei Consiglieri e la composizione del Consiglio sono stabiliti dai membri permanenti con voto favorevole della maggioranza dei tre quarti di quelli in carica.

La modifica del numero dei membri permanenti può essere deliberata, con le modalità sopra indicate, in qualsiasi momento.

I membri permanenti erano originariamente il Dr. Giuseppe Restelli, fondatore, e la sig.ra Fernanda Villa, nonché altri quattro membri nominati, per la prima volta, con le seguenti modalità:

  • uno dal Dr. Giuseppe Restelli;
  • uno dal Rev.mo Superiore pro-tempore dei R.R. Padri Oblati Missionari di Rho;
  • uno dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di S. Vittore Martire di Rho;
  • uno dall’Associazione Amici di Marcora.

I membri permanenti durano in carica per un periodo di 10 anni e possono essere rinnovati per una sola volta. Per i membri permanenti in carica del primo ottobre 2020, la durata della carica stabilita in 10 anni decorre dalla data di entrata in vigore delle modifiche Statutarie approvate dal Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2012, ovvero alla data del 17 luglio 2012.

In caso di cessazione dalla carica di un membro permanente, per qualsiasi causa avvenuta, i membri permanenti rimasti in carica, ravvisandone l’opportunità o ricorrendone l’obbligo, provvedono alla nomina del mancante con delibera assunta a maggioranza. Il membro così nominato assume la qualifica di membro permanente e resta in carica per dieci anni.

Non verificandosi la maggioranza, si procederà ad effettuare un’ulteriore votazione tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità, il voto del Presidente avrà valore doppio. Qualora il membro da sostituire sia il Presidente, in caso di parità nella seconda votazione, avrà valore doppio il voto del Consigliere in carica più anziano di età.

Nel caso in cui la scadenza del mandato di due o più membri permanenti in carica sia racchiusa nell’arco di tre mesi, la durata del mandato dei membri in scadenza coinvolti sarà prorogata con tre mesi di distanza l’uno dall’altro, partendo dal membro più anziano d’età, onde consentire la sostituzione degli stessi e allo scopo di garantire la necessaria continuità e funzionalità dell’organo e, quindi, dell’attività della Fondazione stessa.

Nel caso in cui venissero a mancare contemporaneamente tutti i membri permanenti, il Vice Presidente o, qualora questi non vi provveda, l’Organo di Controllo, convocherà i soggetti che hanno proceduto, per la prima volta, alla nomina dei Consiglieri permanenti affinché designino, uno ciascuno, i membri che comporranno il Consiglio di Amministrazione. A tal fine, le nomine originariamente spettanti al Dr. Giuseppe Restelli, ai Padri Oblati Missionari di Rho, alla Parrocchia di San Vittore Martire di Rho e all’Associazione Amici di Marcora, nel caso in cui dovessero venire meno, saranno demandate all’Assemblea dei Benemeriti.

I 3 (tre) membri non permanenti sono nominati:

  • uno dall’Amministrazione Regionale della Lombardia, con deliberazione della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto Regionale;
  • uno dal parroco Pro-tempore della Parrocchia di S. Remigio di Vimodrone;
  • uno dall’Assemblea dei Benemeriti.

Questi Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella carica per un massimo di quattro mandati.

In caso di cessazione dalla carica di un membro non permanente, per qualsiasi causa avvenuta, si provvederà alla sua sostituzione da parte dell’organismo che lo aveva originariamente designato.

Il Consigliere così nominato rimane in carica sino alla scadenza del mandato del membro che è stato chiamato a sostituire.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione, tra i propri membri permanenti, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Questi consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella carica per un massimo di tre mandati.

Venendo a mancare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o permanente impedimento, gli altri membri permanenti, entro quindici giorni, su convocazione del Vice Presidente o dall’Organo di Controllo allorché il primo non vi provveda, deliberando a maggioranza, provvedono alla nomina del nuovo Presidente ed eventualmente alla cooptazione di un nuovo membro.

In caso di parità, si procederà ad un’ulteriore votazione tra i membri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso dì ulteriore parità, verrà nominato il candidato votato dal consigliere in carica più anziano per età, che si esprimerà con voto palese.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente. Qualora l’assenza o l’impedimento si protragga per un periodo di tempo superiore a sei mesi, si potrà procedere alla nomina del nuovo Presidente.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta unicamente il rimborso delle spese documentate da loro sostenute nell’adempimento dell’incarico.”

 

Articolo 8

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, con invito scritto inviato con qualsiasi mezzo di comunicazione anche telematico che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione, contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere ridotto a 24 ore.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per tele e/o video conferenza, purché sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; deve inoltre essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.

 

Articolo 9

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri.

Esse sono prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi.

In caso di parità nell’esito della votazione, il voto del Presidente avrà valore doppio.

Le votazioni si effettuano per appello nominale.

Per la nomina dei componenti del Consiglio, le votazioni avranno luogo con voto segreto.

Il Consigliere che ha seguito di una deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione deve darne notizia agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare alla votazione.

 

Articolo 10

I processi verbali delle votazioni sono redatti dal Segretario del Consiglio sull’apposito libro e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.

L’incarico di Segretario, la cui nomina spetta al Consiglio di Amministrazione che determina altresì la durata e l’eventuale compenso, può essere affidato anche a soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione o anche a collaboratori o dipendenti della Fondazione.

 

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e inoltre:

delibera sui regolamenti che si rendessero opportuni per il migliore funzionamento dell’Ente e dei suoi organi;

  • provvede alla nomina del Direttore Generale il quale parteciperà alle sedute del Consiglio;
  • provvede ad apportare le modifiche statutarie che si rendessero opportune;
  • stabilisce le modalità per la gestione del servizio di cassa e per l’effettuazione degli ordini di pagamento;
  • decide in merito all’accettazione o radiazione dei Benemeriti.

 

IL PRESIDENTE

 

Articolo12

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste di fronte a terzi, agisce e resiste a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente provvede, inoltre, alla convocazione dell’Assemblea dei Benemeriti.

 

IL PRESIDENTE ONORARIO

 

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta di uno dei suoi componenti, può procedere alla nomina del Presidente Onorario della Fondazione, da scegliersi tra personalità distintesi nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione, riveste la carica a vita.

Il Presidente Onorario ha compiti prettamente istituzionali e unitamente al Presidente della Fondazione la rappresenta nelle manifestazioni da questa promosse.

 

LE COMMISSIONI SCIENTIFICHE O CONSULTIVE

 

Articolo 14

Formano le Commissioni della Fondazione, in numero variabile, i membri designati dal Consiglio di Amministrazione.

Le Commissioni hanno compiti prettamente istituzionali.

Più in particolare, le singole Commissioni sono nominate, quando se ne ravvisi l’opportunità, in relazione alle varie manifestazioni e/o iniziative promosse dalla Fondazione e durano in carica per a durata prevista dell’evento stesso.

 

IL CONSIGLIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei Benemeriti scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Al Collegio dei Revisori dei Conti sono assegnate le attribuzioni spettanti al Collegio sindacale delle società di capitali così come previsto dalla vigente normativa in materia in quanto contabile.

 

L’ASSEMBLEA DEI BENEMERITI

 

Articolo 16

Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono Benemeriti Permanenti o Sostenitori gli Enti, le Associazioni, le Società e le persone fisiche che, una tantum, donino, in qualunque forma, denaro o beni di valore non inferiore a quello determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Sono Benemeriti Ordinari tutti coloro che, annualmente, provvedono a versare l’importo determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Le scadenze e le modalità di pagamento delle quote dovute dai Benemeriti Ordinari sono determinate dal Regolamento.

 

Articolo17

Due volte l’anno a cura dell’Amministrazione, verrà fatta celebrare nella Cappella della Casa di Riposo, una Santa Messa per i Benemeriti.

 

Articolo 18

L’Assemblea dei Benemeriti è convocata, almeno una volta all’anno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da questi presieduta per una relazione sull’andamento della Fondazione.

Sarà inoltre convocata per la nomina del proprio rappresentante in seno al Consiglio stesso e del Collegio dei Revisori, come previsto dal presente Statuto.

Il Regolamento per il corretto svolgimento dell’Assemblea sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

I procedimenti verbali sono sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

 

Articolo 19

Qualora il numero dei Benemeriti sia ridotto a mano del doppio dei componenti del Consiglio di Amministrazione e finché questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell’Assemblea generale dei Benemeriti sono devolute al Consiglio di Amministrazione, salvo la nomina del Collegio dei Revisori che in questo caso compete al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

 

CAPO III – NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

 

Articolo 20

L’esercizio sociale della Fondazione Giuseppe Restelli onlus si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio Preventivo dell’anno successivo.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione ne approva il Conto Consutivo dell’anno precedente.

Sia il Bilancio Preventivo che il Conto Consuntivo debbono essere corredati da relazione illustrativa.

Al Conto Consuntivo deve essere allegata la Relazione dei Revisori dei Conti.

 

Articolo 21

La Fondazione Giuseppe Restelli onlus non potrà distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

La Fondazione Giuseppe Restelli onlus ha l’obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del patrimonio, per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento la Fondazione, sentito il parere dell’Agenzia per le Onlus, devolverà il proprio patrimonio a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale e a fini di pubblica utilità.

 

CAPO IV – CASA DI RIPOSO “SEN. CARLO PERINI”

 

Articolo 22

Nell’accettazione degli Ospiti sarà data la precedenza ai residenti dei comuni di Rho, di Vimodrone e dei Comuni già facenti parte dell’ambito territoriale dell’originaria Azienda USSL 33 che versino in particolari condizioni di bisogno e alle categorie che, per legge, hanno diritto di precedenza.

Saranno ammessi, entro i limiti dei posti disponibili, i soggetti che siano in grado di versare direttamente o indirettamente o anche attraverso sussidi di terzi la retta stabilità dal Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 23

È vietata qualunque disparità di trattamento assistenziale tra gli Ospiti.

 

Articolo 24

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l’erogazione dei servizi, la gestione, l’accesso alle strutture della Casa di Riposo nonché i diritti e i doveri degli Ospiti saranno disciplinati in uno o più regolamenti esecutivi.

 

Articolo 25

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate dallo Statuto e/o dalla Regione Lombardia.

i

LO STATUTO

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Ai sensi degli art. 7, 13 e 15 del Reg. UE 2016/67

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